Cnb, via libera alla donazione samaritana d'organo
La donazione degli organi samaritana, ovvero fatta da estranei per motivazioni solidaristiche, «è legittima». Si tratta, infatti, di un atto «eticamente apprezzabile per il movente solidaristico che lo ispira». La procedura, inoltre, «non implica rischi maggiori, dal punto di vista medico, per il donatore vivente rispetto a quelli propri di qualsiasi genere di espianto d'organo da vivente». È il parere espresso dal Comitato nazionale per la Bioetica (Cnb) che, dopo i casi di tre persone che si erano dichiarati disponibili a donare il rene a strutture mediche e a beneficio di estranei, è stato invitato dalla presidenza del Consiglio dei ministri a esprimersi su questa procedura. Aggiornando un precedente parere del 1997, dove la donazione di rene tra viventi veniva subordinata alla consanguineità o al legame affettivo tra donatore e ricevente.
La specificità del problema consiste - spiegano gli esperti in una nota - nel fatto che in questo caso donatore e ricevente non hanno alcun legame affettivo, non si conoscono e la cessione dell'organo a titolo gratuito viene effettuata attraverso un centro di trapianti o una struttura medica. Pur ritenendo legittima e senza rischi aggiuntivi questa procedura, il Cnb ha tuttavia raccomandato che siano garantiti tutti quegli strumenti (giuridici e clinici), unitamente al rigoroso rispetto del principio dell'anonimato, per evitare possibili abusi e assicurare che l'atto non sia mosso da motivazioni di altra natura, quale ad esempio l'incentivo economico; che si preveda un registro riservato e rispettoso della privacy, con i nominativi sia dei potenziali che degli effettivi donatori.
E ancora, si raccomanda che il dono del rene abbia un carattere aggiuntivo e non sostitutivo al trapianto da cadavere o da donatore vivente consanguineo o affettivamente legato; che l'espianto di rene da donatore samaritano abbia luogo nei centri di trapianto autorizzati nel rispetto delle procedure indicate dalla normativa in vigore di modo che si garantita una corretta ricezione dell'organo e della sua assegnazione; che l'accertamento sulle condizioni cliniche del donatore e sulle motivazioni del gesto sia attuato da una "parte terza" rispetto all'organizzazione medica che riceverà all'occorrenza il rene.
Fonte: Sanitanews.it























