La normativa italiana che regola l’attività del trapianto in Italia
Il donatore di organi è un soggetto che ha subito una lesione cerebrale irreversibile cioè una completa distruzione delle cellule cerebrali per una delle seguenti cause: trauma cranico, emorragia – ischemia cerebrale, meningite.
Si parla in questo caso di trapianto da donatore cadavere.
La morte per lesione cerebrale è caratterizzata da una irreversibile perdita delle funzioni cerebrali e viene documentata senza dubbio alcuno con esami clinici e strumentali.
Secondo la legge n° 578 del 1993 e il decreto 582 del 1994 vengono utilizzati criteri clinici e strumentali per accertare che:
• la causa del danno cerebrale deve essere dovuta ad una malattia organica nota ed irreversibile;
• assenza di qualsiasi attività elettroencefalografica (EEG piatto);
• assenza di tutti i riflessi che partono dal cervello, di respiro spontaneo e di reazione agli stimoli dolorosi;
• assenza del flusso cerebrale ematico in tutti i casi previsti per legge.
Lo stato di morte per lesione cerebrale viene accertato da una equipe di medici non coinvolta nell’attività trapiantologica: un medico anestesista-rianimatore, un medico legale e un neurologo. Il collegio medico verifica il perdurare della condizione per un periodo di 6 ore mentre di 12 ore nel caso dei bambini.
Va differenziata la morte che si identifica come perdita totale e irreversibile di tutte le funzioni cerebrali, mentre dal coma che è la perdita più o meno prolungata dello stato di coscienza, ovvero l’assenza della consapevolezza di sé e dell’ambiente esterno, mentre permangono le funzioni cerebrali deputate al funzionamento di alcuni organi.
Modalità di assegnazione degli organi
Viene effettuata presso il centro regionale di riferimento per i trapianti da un programma che individua nelle liste di attesa dei diversi centri trapianto i soggetti che risultano compatibili in base alle caratteristiche cliniche ed immunologiche del donatore. La donazione degli organi è sempre gratuita e anonima.
Disposizione vigente
La legge n° 91/99 “disposizione in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti” prevede che ad ogni cittadino sia notificata la richiesta di manifestare la propria volontà sulle donazioni degli organi dopo la morte in base al principio del silenzio-assenso informato.
Secondo questo principio sono considerati DONATORI coloro i quali esprimono la volontà positiva in merito alla donazione e NON DONATORI colore che invece esprimono parere negativo.
In questa prima fase transitoria, tuttavia, viene adottato il principio del CONSENSO o DISSENSO ESPLICITO in base al quale - nei casi in cui il potenziale donatore non abbia espresso alcun parere in merito - i familiari hanno la possibilità di opporsi al prelievo di organi.
In assenza di un parere contrario, il defunto può essere considerato donatore.
Il consenso alla donazione si può formalizzare in diversi modi:
- presso il distretto ASL di Appartenenza dove oltre al consenso esplicito è possibile formalizzare anche il dissenso esplicito
- iscrivendosi all’associazione italiana donatori organi (AIDO)
- on-line: clicca QUI
La dichiarazione: a che serve
Attraverso la dichiarazione di volontà ogni singolo cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, facendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà non venga violata dalle decisioni altrui. Inoltre è la dimostrazione che si è capito il problema e si dà la propria adesione ad un momento di grande solidarietà umana.
Se un cittadino non si esprime
Se un cittadino non esprime la propria volontà, al momento attuale la legge prevede la possibilità per i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di osservazione di morte. Pertanto è bene parlare anche con i propri familiari, poiché, in assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto.
Per i minorenni chi decide
Sono sempre i genitori a decidere. Se uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.
Se un cittadino ci ripensa
Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione prestata secondo le modalità previste.
Per riassumere
In caso di morte possono verificarsi tre casi:
• il cittadino ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione: i familiari non possono opporsi;
• il cittadino ha espresso volontà negativa alla donazione: non c'è prelievo di organi;
• il cittadino non si è espresso: il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono.