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Famiglia estesa” ultima pronuncia della Corte Costituzionale

Corte Costituzionale e “famiglia estesa” – applicazione art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo anche per i legami familiari di fatto.

Pronuncia su congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità alla luce delle modifiche di cui al decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105

Il D.Lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha introdotto il “convivente di fatto” tra i soggetti individuati ai fini della concessione del congedo straordinario.

La convivenza di fatto definisce un’unione civile costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.

Con l’ordinanza n. 158 del 20.07.2023, la Corte Costituzionale chiarisce che, a seguito della predetta normativa, anche il convivente more uxorio ha diritto di usufruire del congedo per l’assistenza del congiunto in situazione di disabilità grave.

IL CASO

Un lavoratore ricorre al Tribunale di Trieste, sezione lavoro, contro l’INPS per sentir accertato il proprio diritto al congedo straordinario di assistenza della compagna convivente, non sposata, portatrice di handicap in situazione di gravità.

Il Tribunale investito del caso ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra le persone beneficiarie del congedo straordinario per assistere il familiare con disabilità grave.

La Corte Costituzionale si è richiamata alle proprie pronunce (sentenza n. 138 del 2010 e n. 237 del 1986, che riconducono la stabile convivenza tra due persone alla nozione di formazione sociale; sentenza Corte Cost. n. 203 del 2013, che, nel riconoscere il congedo straordinario anche ai parenti ed affini entro il terzo grado, se conviventi con l’assistito, ha ricompreso tra i legittimati a percepire il beneficio i componenti della “famiglia estesa”, valorizzata quale formazione in cui è garantito il diritto fondamentale alla salute del disabile[1] , e, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale ordinario di Trieste, ha rilevato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, il D.Lgs. 105/2022 ha riformulato la norma censurata e, ai fini del godimento del congedo straordinario per l’assistenza del congiunto con disabilità grave, ed ha equiparato, al coniuge convivente, il «convivente di fatto».

La Consulta ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Trieste alla luce delle citate modifiche normative apportate dal D.Lgs. 105/2022 a modifica del D.Lgs. 151/2001.

[1]  Confermando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 24 giugno 2010, prima sezione, Schalk e Kopf contro Austria, e nella sentenza del 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia) sul diritto alla vita familiare di cui all’art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo anche per i legami familiari di fatto.

Fonte: handylex.org


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